1. Ai fini della preparazione degli aspiranti guardie particolari giurate devono essere rispettati i seguenti criteri:
a) i corsi devono avere la durata minima di sei mesi e massima di dodici mesi;
b) non possono essere iscritti ai corsi di formazione coloro che non siano risultati idonei alle preventive selezioni psico-attitudinali;
c) compete agli istituti di vigilanza la preventiva selezione degli aspiranti, sia sotto il profilo fisico che psichico, mediante test attitudinali e la redazione di elaborati;
d) al termine dei corsi di formazione, gli aspiranti sono sottoposti ad esami finali consistenti in prove scritte e orali e prove tecniche e di difesa personale.
2. Ciascun istituto, per l'esame degli aspiranti guardie particolari giurate, forma una commissione composta dai seguenti membri:
a) un funzionario della questura che presiede la commissione;
b) un ufficiale delle guardie giurate;
c) un sottufficiale delle guardie giurate;
d) un graduato delle guardie giurate, con il compito di verbalizzare l'esito degli esami;
e) una guardia giurata con almeno due anni di anzianità.
3. Entro venti giorni dal termine degli esami una copia dei verbali della commissione esaminatrice deve essere depositata presso le prefetture-uffici territoriali del Governo e le questure competenti per territorio che provvedono ad aggiornare gli elenchi di cui all'articolo 3.
4. È fatto divieto di insediare le commissioni d'esame in assenza del funzionario della questura.