Art. 4.

      1. Ai fini della preparazione degli aspiranti guardie particolari giurate devono essere rispettati i seguenti criteri:

          a) i corsi devono avere la durata minima di sei mesi e massima di dodici mesi;

          b) non possono essere iscritti ai corsi di formazione coloro che non siano risultati idonei alle preventive selezioni psico-attitudinali;

          c) compete agli istituti di vigilanza la preventiva selezione degli aspiranti, sia sotto il profilo fisico che psichico, mediante test attitudinali e la redazione di elaborati;

          d) al termine dei corsi di formazione, gli aspiranti sono sottoposti ad esami finali consistenti in prove scritte e orali e prove tecniche e di difesa personale.

 

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      2. Ciascun istituto, per l'esame degli aspiranti guardie particolari giurate, forma una commissione composta dai seguenti membri:

          a) un funzionario della questura che presiede la commissione;

          b) un ufficiale delle guardie giurate;

          c) un sottufficiale delle guardie giurate;

          d) un graduato delle guardie giurate, con il compito di verbalizzare l'esito degli esami;

          e) una guardia giurata con almeno due anni di anzianità.

      3. Entro venti giorni dal termine degli esami una copia dei verbali della commissione esaminatrice deve essere depositata presso le prefetture-uffici territoriali del Governo e le questure competenti per territorio che provvedono ad aggiornare gli elenchi di cui all'articolo 3.
      4. È fatto divieto di insediare le commissioni d'esame in assenza del funzionario della questura.